UNA LEGGE NORMALE CON RILEVANZA COSTITUZIONALE.LA FIDUCIA POSTA DAL GOVERNO E’ INOPPORTUNA.
La fiducia su una legge elettorale, quale che sia l’idea di Realpolitik che guida le riforme, è comunque contraria alla Costituzione, sebbene nella Carta fondamentale tale contrarietà sia rilevabile solo desumendo i principi che essa pone.
L’incostituzionalità la si riscontra da semplicissimi elementi. Le leggi elettorali, è vero, sono leggi normali, non costituzionali. Tuttavia, la Costituzione in moltissimi articoli detta alcuni principi generali ai quali il legislatore ordinario deve attenersi. E’ evidente, dunque, che le leggi elettorali hanno un rilevante rilievo “costituente”, perché attuano direttamente i principi dettati dalla Costituzione in tema di elezioni.
In particolare, l’articolo 72, comma 4, della Costituzione dispone che “La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi”. Non è possibile, pertanto, attivare procedure di urgenza per l’approvazione delle leggi elettorali
Dunque, sia la natura “costituente” delle leggi elettorali, sia il divieto di applicare procedure d’urgenza, inducono a ritenere che occorra sempre considerare tali leggi frutto della collaborazione in Parlamento delle forze politiche, per ottenere massima condivisione e ponderazione possibile nell’approvazione delle regole fondamentali della democrazia, che stabiliscono come si forma la rappresentanza in Parlamento.
Così stando le cose, per un verso non è ammissibile che sia il Governo a farsi promotore dell’iniziativa di legge. Il principio di separazione dei poteri, impone che l’esecutivo assuma l’iniziativa per l’approvazione delle leggi necessarie all’azione di governo, nelle varie sue sfaccettature, ma che non si interessi della definizione delle regole sulla rappresentanza, che concernono esclusivamente il potere legislativo.
A maggior ragione, il Governo, dunque, non può chiedere la fiducia sul tema della legge elettorale. La questione di fiducia, infatti, ha lo scopo di verificare che in Parlamento la maggioranza conservi il rapporto fiduciario espresso all’epoca dell’insediamento del Governo, alla luce della sussistenza di una piena condivisione tra l’azione di iniziativa governativa e la connessa azione legislativa.
Allora, poiché la legge elettorale non appartiene alla sfera di competenze del Governo, tanto meno il Governo può influire sulla tempistica e sul procedimento legislativo in Parlamento, chiedendo la fiducia, il cui effetto, come noto, consiste nell’impedire la presentazione di ulteriori emendamenti e di approvare il testo come fosse un “prendere o lasciare”. Strumento, dunque, consono a quelle procedure d’urgenza che la Costituzione, come visto sopra, vieta per le leggi elettorali.
Probabilmente sarà la Corte costituzionale a valutare, soprattutto nel merito, la conformità a Costituzione del cosiddetto “italicum”, che nei suoi contenuti in troppe parti vìola la decisione della Consulta di considerare incostituzionale il “porcellum”, al quale continua a somigliare fin troppo.
Al di là del merito e, dunque, del contenuto della legge elettorale, il procedimento di approvazione imposto alla Camera potrebbe comunque essere un peso ulteriore e molto forte per far pendere la bilancia verso una pronuncia di incostituzionalità